LAVORO – Alternanza scuola lavoro: i nuovi chiarimenti del MIUR

LAVORO – Alternanza scuola lavoro: i nuovi chiarimenti del MIUR

Alternanza scuola lavoro: i nuovi chiarimenti del MIUR

Con la nota del 28 marzo 2017 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha trasmesso i nuovi chiarimenti sull’alternanza scuola lavoro, per rispondere alle domande più frequenti provenienti dalle Istituzioni scolastiche, delle famiglie e da chi intende ospitare gli studenti coinvolti nei percorsi di alternanza.

 

In 17 nuove FAQ il MIUR ha precisato che:

 

  • L’esperienza di alternanza scuola lavoro, entrato a far parte del curriculum scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno delle scuole superiori, usufruisce di risorse specifiche assegnate alle istituzioni scolastiche e quindi di norma non è previsto alcun onere economico per le famiglie e per gli studenti coinvolti
  • La programmazione e la progettazione dei percorsi di alternanza sono di competenza degli organi collegiali scolastici, che devono tenere conto anche delle esigenze degli studenti e delle famiglie
  • È a cura dell’Istituzione scolastica individuare tra le risorse da destinare ai percorsi di alternanza scuola lavoro (comma 39 dell’articolo 1 legge 107/2015), la retribuzione dei docenti e A.T.A. per le ore aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro
  • L’alternanza è un’opportunità formativa e gli studenti che frequentano i percorsi non devono sostituire posizioni professionali. I ragazzi devono essere costantemente seguiti da una o più figure incaricate alla realizzazione del percorso formativo (docente interno, esperto esterno, tutor interno, tutor formativo esterno, ).
  • La formazione sulla sicurezza è a carico del datore di lavoro, che riconosce i rischi delle mansioni affidate allo studente, e quindi anche le misure di prevenzione e protezione in base al proprio settore. Nel caso in cui il datore di lavoro non sia in grado di svolgere quest’attività, la formazione sarà delegata all’istituto scolastico.
  • Agli studenti impegnati nell’esperienza di alternanza non deve essere applicata la “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti” prevista dalla Legge n. 977 del 17 ottobre 1967, dal momento che l’attività dello studente in azienda non costituisce un rapporto di lavoro.