FISCALE – Per una nuova rateazione l’istanza va presentata entro il 20/10

FISCALE – Per una nuova rateazione l’istanza va presentata entro il 20/10

L'istanza va presentata entro il 20 ottobreCon la Circolare n. 41/E l’Agenzia delle Entrate comunica che sono pronte le istruzioni per chi vuole accedere di nuovo al beneficio del pagamento rateizzato delle somme dovute a seguito di definizione per acquiescenza all’avviso di accertamento oppure di adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, nonostante sia decaduto dalla rateazione originaria.

Il beneficio è valido solo nei casi in cui la decadenza della precedente rateazione sia avvenuta tra il 16 ottobre 2015 e il 1 luglio 2016.

Nel documento è descritto anche il procedimento da seguire per ottenere il nuovo piano di rateazione.

Il contribuente dovrà presentare un’istanza all’Ufficio delle Entrate entro il 20 ottobre 2016, ovvero entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 113 del 2016.


L’Agenzia delle Entrate, previa verifica del requisiti necessari, comunicherà al contribuente l’accoglimento dell’istanza, con l’importo della rata iniziale del nuovo piano rateale.

Il primo pagamento dovrà essere effettuato nei 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, utilizzando il modello F24 con i medesimi codici tributo utilizzati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.

Entro 10 giorni dalla data del versamento, il contribuente deve trasmettere all’Ufficio competente una copia della relativa quietanza di pagamento a seguito della quale l’Ufficio predispone il piano di rateazione definitivo.

Il mancato pagamento di una rata successiva comporta la decadenza dal nuovo piano di ammortamento del debito.