LEGALE – Il guidatore non è responsabile se il pedone attraversa la strada all’improvviso
Il pedone con il suo comportamento irresponsabile, se investito, può escludere la responsabilità del conducente, che non poteva evitare in alcun modo l’impatto. È quanto afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4551/2017, depositata il 22 febbraio 2017.
Il fatto risale a più di 17 anni fa, quando una donna, attraversando improvvisamente la strada, era stata uccisa da un furgone che in quel momento transitava. Inizialmente era finito sotto accusa il conducente a cui era stata attribuita il 60% della responsabilità, con l’onere di risarcire i parenti della donna. A sorpresa però in appello si rigettava la domanda originaria, fino a ritenere il guidatore del tutto incolpevole, dal momento che non poteva evitare il sinistro. La Cassazione ha condiviso in pieno questa valutazione, confermando l’assenza di responsabilità dell’uomo, in ordine a una serie di motivi.
Per la comparsa improvvisa e imprevedibile del pedone, il guidatore non poteva fare a meno di provocare l’incidente, provando per esempio una manovra d’emergenza. La donna infatti non era stata vista né dal conducente del veicolo, né dal passeggero. La visibilità al momento dell’impatto era inferiore ai cento metri, a causa dell’ora serale, della pioggia e degli indumenti scuri della donna.
Il conducente non aveva quindi alcuna possibilità di prevenire l’incidente, e questa situazione vale tutte le volte che il pedone abbia una condotta imprevedibile, che renda per l’automobilista impossibile avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Se il pedone attraversa la strada di corsa, anche sulle strisce pedonali, si rende responsabile di un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo.