LEGALE – Il tour operator deve risarcire anche i danni causati dai terzi

LEGALE – Il tour operator deve risarcire anche i danni causati dai terzi

boy-3344580_1920 (1)Ad affermarlo è stata la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 17724 del 6 luglio 2018. I fatti: una coppia acquirente di un pacchetto vacanze aveva chiamato in giudizio il tour operator chiedendo il risarcimento del danno conseguenti alla perdita del bagaglio e alla forzata anticipazione della partenza.

 

Il giudice di pace aveva accolto parzialmente la domanda di risarcimento danni, mentre il Tribunale aveva rigettato l’appello principale riconoscendo il diritto della società convenuta alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. Proposto ricorso in Cassazione, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso.

 

La Suprema Corte, infatti, ha ribadito che l’organizzatore o il venditore di un pacchetto turistico secondo quanto stabilito nel D.lgs. n. 111 del 1995 art. 14, applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del Codice del Consumo, è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi, salvo il diritto di rivalersi nei confronti di questi ultimi.

 

Ciò in quanto “il venditore e l’organizzatore del viaggio “tutto compreso” rispondono del danno patito del viaggiatore in conseguenza del fatto del terzo della cui opera di sono avvalsi” in virtù “della sola assunzione legale del rischio per i danni che possono accadere al viaggiatore”. Deve dunque essere esaminato il disagio e le conseguenze negative che la perdita del bagaglio ebbero suoi ricorrenti durante tutto il periodo di vacanza posto che il danno da vacanza rovinata, in ossequio alla Direttiva n. 90/314/CEE rappresenta uno di quei casi in cui il pregiudizio non patrimoniale può essere risarcito.