LEGALE – Licenziamento gmo: la manifesta insussistenza deve essere evidente

LEGALE – Licenziamento gmo: la manifesta insussistenza deve essere evidente

youtuber-2838945_1920La Corte di Cassazione ha stabilito che la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento”, di cui all’articolo 18, comma 7, St. Lav., deve riferirsi a una chiara, evidente e facilmente verificabile, sul piano probatorio, assenza dei presupposti concernenti i presupposti di legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo (gmo).

 

Nella fattispecie (Cass., 25 giugno 2018, n. 16702) è stato accolto il ricorso di una società che licenziava il dipendente perché il calo di fatturato implicava una riorganizzazione interna che prevede la soppressione della funzione di treasury systems Mbi cui era addetto il lavoratore. Per il momento il dipendente non è stato reintegrato.

 

Anche se in giudizio non è stata dimostrata la crisi economica con cui l’azienda ha motivato il recesso per gmo, ai fini della tutela reale un conto è non provare la ragione posta alla base del provvedimento espulsivo, un altro è se essa non sussiste in modo manifesto: ipotesi che deve essere verificabile in modo evidente dal giudice.

 

In tal caso, a conseguenza del provvedimento espulsivo non vi è per forza il reintegro; infatti affinché scatti il reintegro, la manifesta insussistenza deve configurarsi sia sulle ragioni inerenti l’organizzazione del lavoro sia sull’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. Per la Cassazione è impossibile equiparare la mancata prova della ragione posta a base del recesso con la manifesta insussistenza, che scatta quando i presupposti mancano in modo evidente.