Chi è autorizzato ad annullare la delibera condominiale se uno dei condomini non è stato convocato?

Chi è autorizzato ad annullare la delibera condominiale se uno dei condomini non è stato convocato?

annullamento della delibera condominiale

 

Se manca la comunicazione dell’assemblea condominiale a qualcuno dei condomini, di fatto è possibile annullare la delibera. La legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, in base agli artt. 1441 e 1324 cod. civ., solo a chi non era stato convocato. Così ha stabilito la Sezione II Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 10 ottobre 2019 – 28 maggio 2020 n. 10071.

 

Un condomino convocato, o la generalità dei partecipanti al condominio non possono infatti a nome di un altro condomino chiedere l’impugnazione della delibera,  in quanto questa rientra esclusivamente nella sfera d’interesse di chi non è stato chiamato a partecipare.
 
Attenzione però: la delibera dell’assemblea stabilita in difetto di convocazione di uno o più condomini è annullabile e non nulla. Questo significa che, parlando di “annullabilità” l’unico legittimato, come abbiamo visto sopra, è il condomino o i condomini non convocati.

 

Annullamento dell’assemblea condominiali: i fatti della recente Cassazione

Vediamo i fatti: due condomini avevano citato in giudizio il loro condominio, chiedendo di annullare una delibera dell’assemblea che stabiliva la suddivisione delle spese, dal momento che non erano stati convocati i proprietari dei magazzini posti al piano terra dell’edificio. A costoro era stata imposta pro quota le spese condominiali stabilite dalla delibera.
 
La domanda era stata accolta l’annullabilità della delibera era stata confermata anche in secondo grado.
 
Il condominio ricorreva per Cassazione. Il ricorrente contestava infatti che fosse ritenuta legittima l’impugnazione dei condomini dissenzienti, adducendo il fatto che appunto era mancata la convocazione di tutti i condomini.

 

L’ente ha fatto presente che solo i condomini non convocati erano legittimati a chiedere e ottenere l’annullamento, mentre agli altri regolarmente convocati non era concessa l’impugnazione della delibera, dal momento che la mancata convocazione appartiene alla sfera d’interesse altrui.