CIRCOLARE N.03 – Nuovo esonero contributivo L.205/2017

CIRCOLARE N.03 – Nuovo esonero contributivo L.205/2017

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Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, per i datori di lavoro privati è stata introdotta una nuova agevolazione per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti,.

In particolare, ai datori di lavoro che assumeranno dal 01 gennaio 2018 è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000,00 euro su base annua.

L’esonero spetta con riferimento a quei soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata,

 

  • non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età)
  • e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro

Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e poi non confermati.

Si precisa che qualora un lavoratore, già assunto ai sensi della L. 205/2017 e per il quale l’esonero è stato parzialmente fruito, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto a tali datori di lavoro, per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto, nella medesima unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

Restano ovviamente fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 150/2015, ossia:

 

  • gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce l’attuazione di un obbligo preesistente, sia esso stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. Tale regola vige anche nel caso in cui il lavoratore, avente diritto all’assunzione, venga utilizzato mediante contratto di somministrazione;
  • gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine. Tale principio vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza.

Sul punto appare opportuno ricordare che, ad esempio, si attribuisce un diritto di precedenza ai lavoratori che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Parimenti, in caso di trasferimento di azienda, è riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il maggior periodo stabilito dagli accordi collettivi, ai lavoratori che non passano alle dipendenze dell’acquirente, dell’affittuario o del subentrante;

 

  • gli incentivi non spettano, nel caso in cui il datore di lavoro, o l’utilizzatore con contratto di somministrazione, abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale. Sono, comunque, fatti salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione riguardino lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi ovvero riguardino lavoratori da impiegare in diverse unità produttive;
  • gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti l’assunzione, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Si precisa poi, che nel caso di inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione o la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, si perde la parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data effettiva di invio della comunicazione.

 

Nel merito giova ricordare che:

 

  1. l’assunzione deve essere comunicata entro il giorno precedente a quello in cui inizia il rapporto di lavoro;
  2. la trasformazione e la proroga debbono essere comunicate entro 5 giorni dalla data in cui decorre l’inizio della trasformazione o proroga;

Va, inoltre, ricordato che i benefici contributivi e normativi sono subordinati al possesso della regolarità contributiva da parte del datore di lavoro (DURC) ed al rispetto integrale della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Si precisa, poi, che, qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione, si proceda al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica di tale lavoratore, si avrà la revoca dell’esonero e si procederà al recupero del beneficio già fruito.

L’esonero spetta anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

L’esonero si applica, inoltre, per un periodo massimo di 12 mesi (e non 36 mesi), anche nei casi di conferma in servizio, successiva al 31 dicembre 2017, di un apprendista, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di conferma.

L’esonero è elevato alla misura dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico), ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:

 

  1. studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro
  2. studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

 

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.