Coronavirus: le assenze dal lavoro

Coronavirus: le assenze dal lavoro

 

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La paura e l’incertezza, vissuta in questi giorni, legata al diffondersi del COVID-19 (Coronavirus) nel nostro Paese, ha spinto le autorità a misure di contenimento, a volte anche fortemente restrittive, che hanno determinato un impatto negativo sulle aziende, le quali si trovano a dover sostenere dei costi a fronte di un ciclo produttivo interrotto o non a regime.

 

In data 10.03.2020 il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo Dpcm recante diverse misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

 

Per quanto attiene nello specifico il decreto, valido in tutto il territorio a decorrere dalla data del 10 marzo 2020 e fino al 03 aprile 2020 sono state adottate, tra le altre, le seguenti misure:

 

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nelle aree “a contenimento rafforzato”, ma anche all’interno del territorio nazionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (per esempio, il sostentamento) o per motivi di salute. Le prefetture coordinano e monitorano l’attuazione delle misure di contenimento.

Tali motivazioni sono da attestare mediante autodichiarazione. Chi non può scaricarlo e stamparlo può copiare il testo e portare la dichiarazione con sé.
Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

 

b) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 06.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Se non riescono per motivi strutturali, le attività commerciali dovranno chiudere;

 

c) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

 

d) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto;

 

e) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

 

Gestione del personale dipendente
Per quanto attiene la gestione del momento di emergenza, alla data odierna i datori di lavoro hanno a disposizione strumenti che consentono di organizzare le risorse umane nel modo più efficiente possibile:

 

a) per tutti i datori di lavoro, fino alla fine dell’emergenza (come da ultima disposizione DPCM 01/3/2020), di usufruire del lavoro agile (c.d. smart working). È possibile svolgere l’attività lavorativa da remoto anche in assenza dell’accordo individuale, assolvendo all’obbligo di informativa mediante utilizzo del portale cliclavoro del Ministero del Lavoro

 

b) per tutti i datori di lavoro che non possono far lavorare i propri dipendenti da remoto:

  • far fruire ai propri dipendenti le ferie e i permessi residui alla fine dell’anno precedente, come peraltro raccomandato dall’art. 1 co. 1 lett. e) del decreto in esame. Questa soluzione avrebbe un effetto positivo sia per il datore di lavoro, in quanto si abbatterebbe il costo dei ratei e si eviterebbero le sanzioni correlate all’obbligo di fruizione delle ferie, sia per il lavoratore che riceverebbe l’intera retribuzione, a differenza del caso in cui si ricorra a forme di integrazione salariale per le quali la retribuzione è ridotta ed i tempi di percezione dell’indennità potrebbero essere di diversi mesi;
  • concordare la fruizione anche delle ferie e dei permessi dell’anno in corso ipotizzando uno spostamento del periodo di chiusura aziendale che non si ripeterà nel corso dell’anno;
  • ricorrere agli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro (es. cassa integrazione, fondo integrazione salariale, enti bilaterali). Al momento si è in attesa di un provvedimento che estenda ad una più ampia area le modalità semplificate di accesso agli ammortizzatori sociali come prevista attualmente per la sola “zona rossa”.

 

Qui trovi l’autocertificazione che l’azienda potrà consegnare ai lavoratori  per l’autorizzazione agli spostamenti connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa