D.P.C.M. 24 ottobre 2020: misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19

D.P.C.M. 24 ottobre 2020: misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19

ben-garratt-p9YyxuP3MOo-unsplashConsiderati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, il Governo ha rilasciato un nuovo D.P.C.M., pubblicato in G.U. il 25 ottobre.
Il D.P.C.M. (in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020) è entrato in vigore il 26 ottobre 2020 e ha vigenza fino al 24 novembre c.a.
Nel raccomandare in ogni caso la lettura attenta del D.P.C.M., considerata la sua importanza a livello nazionale, i punti salienti del decreto sono i seguenti e riguardano sia i cittadini che le imprese, i commercianti, gli artigiani, il mondo produttivo in generale:

  • E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
    a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
    b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
    c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
    È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi
  • Confermato l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate
  • Può essere disposta la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private
  • E’ fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi
  • Nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali è obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti
  • Confermate le regole note da osservare in caso di rialzo della temperatura, infezione
    respiratoria etc.
  • Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia
  • Consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti
  • Eventi e competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato: sospesi, fatta eccezione per gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse etc.
  • Attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali: sospesa, fatta eccezione per taluni casi individuati dal D.P.C.M.
  • Sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
  • Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale
  • Svolgimento delle manifestazioni pubbliche consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento
  • Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò: sospese
  • Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto: sospesi
  • Attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso: sospese
  • Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose
  • Con riguardo alle abitazioni private: fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza
  • Vietate sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi
  • Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza
  • L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro
  • Musei e altri istituti e luoghi della cultura: aperti al pubblico
  • Scuole: l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia (asilo, elementari, medie) continua a svolgersi in presenza; le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.
  • Viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado: sospese
  • Didattica in Università: con modalità a distanza
  • Definizione delle regole di accesso alle strutture sanitarie
  • Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al D.P.C.M.. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 al D.P.C.M
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano iv alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
  • Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite
  • Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
  • Trasporto locale: il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti
  • In ordine alle attività professionali si raccomanda che: 1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali
  • Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti
  • Consentite le attività delle strutture ricettive che sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida
  • Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali (fatte salve le specifiche norme richiamate sopra) rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14
  • E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al D.P.C.M.
  • Segue un intero capitolo destinato a regolare i) gli spostamenti da e per l’estero, ii) gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, iii) la sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e gli obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, iv) gli obblighi dei vettori e degli armatori, v) le disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera, vi) le misure in materia di trasporto pubblico di linea, vii) ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità.

Per quanto concerne le misure dettate dalla Regione Lombardia , la Regione ha precisato, sul proprio sito che comunque trovano applicazione – fino al 13 novembre prossimo – le norme di cui all’ ordinanza n. 623 del 21.10 scorso in particolare per quanto concerne:

  • Le limitazioni agli spostamenti in orario notturno
  • Le limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana
  • Il divieto consumo di alcolici in luoghi pubblici
  • La didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).

Cliccando qui è possibile accedere alle FAQ in merito all’ordinanza richiamata, la DAD e l’utilizzo delle mascherine.
Si segnala, infine, che la Guardia di Finanza ha pubblicato un Prontuario contenente le violazioni delle norme anti-Covid con le relative sanzioni (aggiornato al 19-10-2020).