Decreto “Cura Italia”: i permessi, i congedi parentali, i bonus e le indennità

Decreto “Cura Italia”: i permessi, i congedi parentali, i bonus e le indennità

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Il Decreto Legge detto “Cura Italia” è stato definitivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17/03/2020. Attualmente il testo è in esame ed ulteriori dettagli saranno comunicati i giorni prossimi.

 

Ad oggi ci sono però alcune misure che utili ai datori di lavoro nella gestione del personale:
Art. 23, congedo parentale straordinario. I lavoratori con figli fino a 12 anni hanno diritto, a decorrere dal 5 marzo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, ad un congedo parentale per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione

 

Art. 24, permessi L.104/’92: Il numero di giorni di permesso mensile è stato incrementato a dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020

 

Art. 27 e 28, Indennità P.I. e COCOCO. Professionisti e lavoratori iscritti alla gestione separata INPS nonché artigiani/commercianti hanno diritto a un’indennità di 600 euro. Tale importo verrà erogato da INPS e non concorrerà alla formazione del reddito

 

Art. 46 licenziamenti. Il datore di lavoro, per 60 giorni dall’entrata in vigore del DL non può recedere dai contratti di lavoro per giustificato motivo oggettivo

 

Art. 63, premio presenza. Ai lavoratori, con redditi annui fino a 40.000 euro, che stanno continuando ad andare sul posto di lavoro l’azienda dovrà riconoscere direttamente nella busta paga di aprile un bonus pari a 100 euro. Tale importo sarà escluso dall’imponibile previdenziale e fiscale.

 

Per quanto concerne il “corposo” capitolo sulle misure di sostegno al reddito per il personale
dipendente, in via generale va precisato che il tipo di ammortizzatore sociale a cui potete accedere
dipende dal tipo di contribuzione che la vostra società versa all’INPS.
Gli ammortizzatori in vigore sono alternativamente:

 

• CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)
• FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)
• FONDO SOLIDARIETÀ AZIENDE ARTIGIANE (FSBA)
• CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)

 

I suddetti interventi sono attivabili fino ad un massimo di 9 settimane a partire retroattivamente dal 23 febbraio fino al 31 agosto 2020.

 

La somma indennizzata mediante gli ammortizzatori sociali sarà pari all’80% della retribuzione lorda persa, con un massimale pari a:
€ 939,89 lordi, in caso di retribuzione inferiore o uguale a € 2.159,48
€ 1.129,66 lordi in caso di retribuzioni superiori

 

I massimali qui riportati sono da riparametrarsi in caso di part-time.

 

In attesa di ulteriori indicazioni ministeriali e delle circolari operative INPS, che sarà nostra
premura comunicarvi nel più breve tempo possibile, lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarvi.