LAVORO – Jobs Act per gli autonomi e smart working

LAVORO – Jobs Act per gli autonomi e smart working

Jobs Act per il Lavoro Autonomo e smart working

Dopo una lunga attesa è approdato in Gazzetta il testo normativo che riguarda le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e quelle volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, ovvero il Jobs Act del lavoro autonomo e lo smart working.

 

Il testo composto da 26 articoli di cui i primi 17 relativi al lavoro autonomo che introduce una serie di tutele e agevolazioni per i professionisti, nonché una serie di deleghe al Governo al fine di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi.

 

Sette articoli riguardano il lavoro agile la cui definizione e scopo riguardano la modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato: in pratica la prestazione lavorativa “agile” dovrà essere eseguita in parte nei locali aziendali e in parte in altro luogo, purché vengano definiti orario di lavoro giornaliero e settimanale. Il lavoratore può utilizzare strumenti informatici e tecnologie aziendali. Gli ultimi due articoli riguardano le disposizioni finali.

 

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, i punti di interesse sono:

 

  • L’applicazione degli interessi di mora superati i 30 giorni di mancato pagamento, così come lo sono le tutele contro le clausole e le condotte abusive, in base alle quali non possono essere previsti pagamenti oltre i 60 giorni e il committente non può modificare unilateralmente il contratto

 

  • L’estensione del congedo parentale da 3 a 6 mesi e su entrambi i genitori; l’accesso all’indennità di maternità anche se si continua a lavorare; le Casse private potranno svolgere anche prestazioni sociali, finanziate con la contribuzione degli iscritti, indirizzate ai professionisti che versino in situazioni di difficoltà, che abbiano subito una «significativa» riduzione del reddito professionale per ragioni indipendenti dalla loro volontà o siano colpiti da una grave malattia

 

  • Estensione della DIS-COLL, infatti a decorrere dal 1° luglio 2017, la DIS-COLL diventa strutturale ed è riconosciuta oltre ai soggetti di cui al comma 1, dell’art. 15 d.lgs. 4 marzo 2015 n.22  anche  agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data

 

  • Gli studi professionali potranno essere equiparati, per quanto riguarda i rischi per la salute e la sicurezza, ad abitazioni. Il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per individuare le condizioni alla base dell’equiparazione. Inoltre potranno essere riviste le sanzioni e potranno essere semplificati «gli adempimenti meramente formali

 

  • È prevista l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi.

 

  • Attivazione presso i centri per l’impiego e le agenzie per il lavoro di uno sportello di orientamento per il lavoro autonomo, oltre a favorire la circolazione delle informazioni su appalti pubblici per la prestazione di servizi o sui bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza e ricerca. I lavoratori autonomi possono accedere, a regime, ai fondi regionali e nazionali e a valere sugli stanziamenti Ue.

 

Per quanto attiene le deleghe contenute nella norma al Governo riguardano sostanzialmente il riconoscimento della sussidiarietà al welfare la sicurezza con l’obiettivo dichiarato di semplificare l’attività delle amministrazioni e di ridurne i tempi di produzione, rispondendo ad un’esigenza più volte manifestata dagli Ordini di veder riconosciuto il ruolo pubblicistico delle professioni protette e di ottenere l’assegnazione di nuove competenze.

 

In tema di smart working o lavoro agile, inteso non come nuova tipologia contrattuale, ma come particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da un maggiore utilizzo degli strumenti informatici e telematici, che si ricorda resta un rapporto di lavoro subordinato, la norma prevede:

 

  • La forma scritta dell’accordo relativo alla modalità di lavoro agile, sottoscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore

 

  • Il trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi nazionali e aziendali, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda, e la certificazione delle competenze del lavoratore

 

  • Le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di garantire la  salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale n.135 del 13 giugno 2017

 

Per maggiori informazioni in tema di lavoro e previdenza sociale o per un consulto anche senza impegno, contattaci allo 02.6080102, gabriele.badi@studiobff.itjacopo.badi@studiobff.it