LAVORO – Correttivo Jobs Act: cosa cambia dall’8 ottobre

LAVORO – Correttivo Jobs Act: cosa cambia dall’8 ottobre

correttivo del jobs act: cosa cambiaSono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs n. 185/2016i correttivi ai decreti legislativi n. 81, n. 148, n. 149, n. 150 e n. 151 del 2015. Vediamo nel dettaglio le novità, in vigore a partire dall’8 ottobre 2016:

    – Apprendistato di alta formazione e di ricerca. Le modifiche apportate all’art.45 sono relative ai commi 4 e 5. Con la modifica al comma 4, viene stabilito che la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che da oggi non hanno più l’obbligo di fare accordi i diversi soggetti indicati nel decreto, ma si devono limitare solo a interpellarli.La modifica al comma 5 stabilisce, invece, che, in assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’apprendistato è disciplinata dal D.M. del 12.10.2015.
    – Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. I contratti di apprendistato in corso, stipulati ai sensi del D.Lgs. 167/2011 possono essere prorogati fino a un anno, nel caso in cui alla scadenza l’apprendista abbia ottenuto la qualifica o il diploma.
    – Lavoro accessorio (buoni lavoro). È stata abolita la comunicazione all’INPS. Il nuovo comma 3 dell’art.49 stabilisce che i committenti – imprenditori non agricoli o professionisti – almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, debbano comunicare tramite sms o email alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, i dati anagrafici o il CF del lavoratore, specificando inoltre il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Gli imprenditori agricoli devono comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento a un periodo di non più di tre giorni.
    In caso di violazione di questi obblighi la sanzione amministrativa va da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore non comunicato.

D.LGS. 148/2015: disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

    – Cassa integrazione e guadagni ordinaria. La norma prima prevedeva che la domanda per l’ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale dovesse essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Dall’8 ottobre, in caso di eventi inevitabili, si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
    – Cassa integrazione e guadagni straordinaria. La sospensione o riduzione di orario ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
    – Contratti di solidarietà. I contratti di solidarietà difensivi, in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere convertiti in contratti di solidarietà espansiva nel caso in cui la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella concordata.
    – Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 che riguardano casi di interesse strategico per l’economia del paese e che abbiano come conseguenza notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo del contratto di solidarietà può essere concessa, su domanda, una riduzione della contribuzione per una durata di massima di 24 mesi.
    – Lavoratori e imprese situate in aree complesse. Previo accordo governativo, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione di salari straordinaria, fino a 12 mesi, alle imprese che operano in un’area di crisi industriale. Per essere ammessa all’integrazione, l’impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

D.LGS. 149/2015. Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva

    – Ispettorato nazionale del lavoro. Oltre alla prevenzione e promozione della legalità con enti, associazioni e datori di lavoro, finalizzate a contrastare il lavoro sommerso e irregolare, ora l’Ispettorato svolge anche una funzione di controllo dell’uso non corretto dei tirocini.

D.LGS. 150/2015. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

    – Ispettorato nazionale del lavoro. Tra le funzioni e le attribuzioni dell’Ispettorato, oltre a quelle di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro ed associazioni, ora è prevista una specifica funzione di controllo con riferimento all’uso non corretto dei tirocini.

D.LGS. 151/2015. Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti

    – Collocamento disabili, ovvero i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 60%. Trascorsi 60 giorni dalla data in cui è obbligatoria l’assunzione di un disabile, per ogni giorno lavorativo scoperto, il datore di lavoro deve versare una sanzione amministrativa pari a 153,20 euro.
    – Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo. In mancanza di accordo, gli strumenti di controllo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale (o della sede centrale in caso di aree dislocate) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
    – Procedura delle dimissioni. Tra i soggetti che possono svolgere la procedura delle dimissioni online per conto del lavoratore, sono stati inseriti i Consulenti del Lavoro e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono esclusi dalla procedura online di dimissioni.

    Fonte: D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, pubbl. in G.U. 7 ottobre 2016 n.235