LAVORO – Focus sul Decreto Dignità

LAVORO – Focus sul Decreto Dignità

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 10 luglio 2018 n.87 ovvero Decreto Dignità che modifica sostanzialmente la normativa in essere dettata dai D.Lgs 81/2015 e D.Lgs 23/2015. La norma è intervenuta in maniera significativa sulla disciplina dei contratti a tempo determinato, sulla somministrazione e sull’indennità risarcitoria in materia di licenziamenti illegittimi.

 

Il portato legislativo che si articola in 12 articoli apporta significative modifiche anche nell’ambito fiscale e della salvaguardia della salute pubblica. Analizzando brevemente la norma le principali novità giuslavoristiche inserite riguardano le modifiche agli artt. 19, 21, 28 e 34 del D.lgs n. 81/2015 e nell’art. 3 del D.Lgs n. 23/2015; restano escluse dal campo di applicazione del Decreto le seguenti categorie di lavoratori:

 

  • Gli operai agricoli a tempo determinato la cui disciplina si trova all’interno del D.Lgs n. 375/1993
  • I richiamati in servizio del volontari del Corpo dei Vigili del Fuoco
  • I contratti a termine stipulati con personale con qualifica dirigenziale;
  • Il personale assunto per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e del commercio, nei casi individuati dalla contrattazione collettiva, fermo restando l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente
  • I contratti a termine del personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze ed al personale sanitario, anche dirigente, del Servizio Sanitario Nazionale
  • I contratti a tempo determinato ex lege n. 240/2010;
  • Il personale artistico e tecnico delle Fondazioni musicali, al quale non si applicano i primi tre commi dell’art. 19 e l’art. 21
  • Il personale delle Pubbliche Amministrazione, al quale continua ad applicarsi l’art., 36 del D.Lgs n. 165/2001.

 

Le novità relative  alla modifica del D.Lgs 81/2015 riguardano:

 

  • Diminuzione del numero di proroghe possibili per uno stesso contratto che scendono da cinque a quattro
  • Aumento dell’aliquota contributiva in caso di rinnovo dopo il primo contratto, viene previsto un aumento dell’aliquota contributiva, prevista dalla L.147/2013 contributo addizionale ASPI, pari allo 0,5% ad ogni proroga
  • Diminuzione della durata massima complessiva riferita ai rapporti a termine, intesi anche in sommatoria, che scenda a 24 mesi
  • Introduzioni delle causali, nello specifico:
  • a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori
  • b. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria a partire dal tredicesimo mese di utilizzazione del lavoratore, sia che si superi la soglia dell’anno in virtù di un contratto iniziale, di una proroga o di un rinnovo ritornando sostanzialmente ad una situazione ante Jobs Act con la previsione di un sostanziale aumento del contenzioso
  • Ampliamento dei termini per la proposizione del ricorso giudiziario che passano a 120 giorni a 180 giorni.

Per quanto attiene i contratti in somministrazione a tempo determinato, il D.L. prevede l’intera applicazione della disciplina prevista per i contratti a termine fatta eccezione per le norme relative al numero complessivo di contratti stipulati   art.23 e il diritto di precedenza di cui all’art. 24.

 

L’articolo 3 del Decreto interviene sulla indennità prevista dal comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs n. 23/2015 rivedendo, al rialzo, il risarcimento in caso di licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o giusta causa riferibile ai lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015, modificando il peso delle indennità risarcitorie che passano da quattro a sei mensilità ed il limite massimo è alzato da ventiquattro a trentasei mensilità calcolate sull’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Nulla è cambiato per l’offerta conciliativa ad accettazione del licenziamento ex art. 6 del D.Lgs n. 23/2015, ove i valori delle somme, esenti da IRPEF, correlati all’anzianità aziendale, sono rimasti uguali: una mensilità all’anno partendo da una base di due, fino ad un massimo di diciotto.

 

Ulteriori misure i carattere fiscale riguardano il recupero dei benefici, alle imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano ottenuto un aiuto di Stato a seguito dell’effettuazione di investimenti produttivi; tali imprese beneficio decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso ovvero un’attività analoga o una loro parte venga delocalizzata in altro Stato entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata. La norma interviene anche sulla tutela dell’occupazione in tali imprese e sulle modalità di recupero dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti.

 

Vengono dettate nuove norme che riguardano l’applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali, non considerando ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali di cui alla lettera d) del comma 6, dell’articolo 3 decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

 

E’ inoltre previsto uno specifico titolo riguardante il contrasto alla ludopatia con il divieto di pubblicità a giochi e scommesse. Vengono modificate le norme in tema di redditometro e abrogato dall’anno di imposta 2016 lo spesometro e quelle relative all’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute.

La norma è entrata in vigore il 14 luglio scorso,