LAVORO – Sgravi per l’assunzione di donne vittime di violenza

LAVORO – Sgravi per l’assunzione di donne vittime di violenza

stop-863665_1920Alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 che assumono, con contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative.

 

E’ quanto prevede il Decreto 11 maggio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pubblicato in G.U. il 27 giugno scorso. E’ inoltre prevista l’esclusione dei premi e contributi all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’agevolazione è concessa nel limite di spesa di un milione di euro, per 36 mesi, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.