LEGALE – Il denaro dato al coniuge per l’acquisto di una casa non può essere richiesto

LEGALE – Il denaro dato al coniuge per l’acquisto di una casa non può essere richiesto

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La somma consegnata da un coniuge all’altro e utilizzata da quest’ultimo per l’acquisto di un bene immobile non è ripetibile.

 
La Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. III, 4 ottobre 2018, n. 24160), infatti, ha ribadito che l’atto con la quale un coniuge fornisce all’altro denaro senza altro scopo che quello di liberalità rientra nell’ambito della donazione indiretta, soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza l’arricchimento del beneficiario.

 
Gli Ermellini hanno, inoltre, ricordato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la donazione indiretta si equipara dal punto di vista causale alla donazione diretta anch’essa determinata dal c.d. animus donandi, nonché regolata dai medesimi criteri e principi.

 
Per tale ragione la donazione indiretta, valida anche tra coniugi, può essere revocata solo per ingratitudine del donatario, restando invece preclusa in tutti gli altri casi la revoca dell’atto di liberalità.