LEGALE – Il giudice può disporre che in sede di mediazione delegata sia espletata una consulenza tecnica

LEGALE – Il giudice può disporre che in sede di mediazione delegata sia espletata una consulenza tecnica

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Il giudice, nel disporre l’esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, ha la possibilità di invitare il mediatore alla nomina di un CTU iscritto all’albo dei consulenti tecnici, al fine di sottoporre allo stesso i quesiti utili alla risoluzione della controversia.

Tale facoltà è stata confermata dal Tribunale di Ascoli Piceno (sentenza del 18 ottobre 2018) il quale, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha disposto che in sede di mediazione delegata venisse espletata una consulenza tecnica, andando successivamente, con ordinanza comunicata all’Organismo di mediazione, ad integrare i quesiti già proposti.

In seguito all’esito negativo della procedura conciliativa, il giudice ha richiamato a sostegno della propria decisione le considerazioni dell’esperto ricordando a tal proposito che la consulenza espletata in sede di mediazione è producibile in giudizio anche unitamente al verbale negativo o alla proposta del mediatore se, con il consenso delle parti, è svincolata da riservatezza.

La perizia redatta durante il procedimento di mediazione è, infatti, equiparabile per “valenza ed efficacia” alla consulenza espletata su incarico del giudice, quando le parti si siano accordate perché abbia valore vincolante.