LEGALE – Il matrimonio è nullo, ma l’ex coniuge paga lo stesso con una precedente sentenza di divorzio

LEGALE – Il matrimonio è nullo, ma l’ex coniuge paga lo stesso con una precedente sentenza di divorzio

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La pronuncia di nullità del matrimonio concordatario intervenuta in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio non esclude il diritto all’assegno divorzile.

 

Ad affermarlo è stata la Corte di Cassazione che, in una recente pronuncia (Cass. civ. Sez. I, Ord., 23 gennaio 2019, n. 1882), ha ribadito che il procedimento civile avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili
del matrimonio e quello ecclesiastico sulla nullità del matrimonio sono del tutto autonomi nonché fondati su presupposti differenti.

 

Ne segue che la sentenza ecclesiastica, non prevale sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che, in caso di passaggio in giudicato, resta salda anche in seguito ad un’eventuale declaratoria di nullità.

 

Non solo, la Suprema Corte ha aggiunto che l’obbligo di mantenere l’ex coniuge ha come suo presupposto l’impossibilità a mantenere una comunione spirituale e morale tra coniugi, indipendentemente dalla validità o meno del matrimonio secondo le regole del diritto canonico.

 

Alla stregua di queste considerazioni, la Corte ha concluso che l’assegno di divorzio è dovuto anche quando la sentenza che statuisce l’impossibile prosecuzione di una comunione di vita tra coniugi sia passata in giudicato prima della pronuncia di nullità.