LEGALE – Rientro al lavoro dalla maternità nella stessa unità produttiva

LEGALE – Rientro al lavoro dalla maternità nella stessa unità produttiva

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La Corte di Cassazione (sentenza n° 16147, 19 giugno 2018) ha stabilito che il diritto della lavoratrice in maternità di rientrare nella stessa unità produttiva ove prestava la propria attività lavorativa, non può essere garantito qualora siano presenti ragioni effettive e non pretestuose, quale ad esempio la chiusura della sede operativa. Nella fattispecie, è dunque, legittima la sospensione della lavoratrice che al rientro dalla maternità rifiuta il trasferimento perché il suo ufficio è stato chiuso. La dipendente pertanto non otterrà quanto richiesto a titolo di retribuzione, dal momento che il datore di lavoro non deve retribuire chi non può svolgere la prestazione lavorativa.

 

L’imprenditore, tutelato dall’articolo 41 della Costituzione sulla libertà di iniziativa economica, pertanto non deve corrispondere alla dipendente la retribuzione fino al compimento di un anno di età del bambino mancando l’erogazione della prestazione. Inoltre, non si applicano i principi dettati dal decreto legislativo n. 151/01 in materia di licenziamento delle lavoratrici madri perché nel caso esaminato non si tratta di recesso datoriale ma soltanto di collocazione in azienda alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria.