Licenziamento illegittimo se la condotta addebitata è frutto di una prassi accettata

Licenziamento illegittimo se la condotta addebitata è frutto di una prassi accettata

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Per la Cassazione (sentenza 15 ottobre 2020, n. 22400) è illegittimo il recesso adottato nei confronti di un responsabile di un punto vendita che applicava uno sconto sul prezzo dei prodotti ortofrutticoli in via di deperimento, in quanto tale condotta rispecchiava una prassi consolidata.

 

L’azienda contestava al dipendente di aver praticato sconti non autorizzati. Però ad avviso dei giudici, per i prodotti in avanzato stato di maturazione, tale procedura era consuetudine. Per la Cassazione il ricorso del datore era infondato in quanto accertato che i prodotti posti in vendita con prezzi scontati non fossero integri, ma in avanzata maturazione o deperimento.

 

Non occorreva quindi un’autorizzazione scritta della società, avallata anche dalla prova testimoniale. Infatti “la circostanza che l’emissione di fatture prive di riferimento ad uno specifico codice (e dunque corrispondenti a vendite effettuate a prezzi diversi da quelli preimpostati in bilancia) costituiva una pratica perdurante da diversi anni senza che alcuno ne avesse segnalato l’anomalia e ciò non poteva ritenersi verosimile se non ammettendo che si trattasse di una condotta in sé lecita, nel ricorrere di determinate circostanze, ovvero a fronte dell’opportunità di una riduzione del prezzo per far fronte all’imminente deterioramento del prodotto”.

 

Il datore di lavoro perdeva la causa contro il dirigente ed è tenuto alla sua reintegra con il riconoscimento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione.