Covid-19 e locazioni commerciali. La prima pronuncia del Tribunale di Venezia

Covid-19 e locazioni commerciali. La prima pronuncia del Tribunale di Venezia

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Come abbiamo visto in un precedente articolo parlando della rinegoziazione del contratto di locazione, la chiusura e le limitazione a causa della pandemia di Covid-19 hanno portato evidenti conseguenze sul mancato pagamento del canone di affitto.

Le misure di contenimento dei diversi decreti ha di fatto impedito tutte le attività produttive, commerciali e artigianali, a eccezione di quelle strategiche, ossia ritenute di importanza cruciale per più di due mesi.

Sebbene fosse auspicabile intraprendere un percorso verso una soluzione concordata che prevedesse sospensioni, dilazioni nel pagamento o riduzioni temporanee – o, qualora le parti non fossero arrivati a un’intesa, di procedere prima di agire in giudizio, con la procedura di mediazione, non poche sono state le sentenze dei giudici a sostegno dei commercianti in difficoltà.

 

Cosa dicono i D.L. Cura Italia e D.L. Rilancio

Il pagamento degli affitti per l’esecutivo non è stato sospeso ma, già con il D.L. Cura Italia era stato introdotto per i negozi un credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione per il mese di marzo.
Anche il D.L. Rilancio del 19 maggio 2020, nell’art. 28 ha previsto un credito d’imposta pari al 60% del totale mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo e atti allo svolgimento di attività commerciale, artigianale, industriale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale di lavoro autonomo.
Le misure prese dal Governo, però, non hanno portato alla sospensione del pagamento dei canoni di affitto, né i debitori hanno potuto evitare la responsabilità in caso di mancato pagamento. In pratica quindi, molti tribunali italiani hanno dovuto far fronte alle istanze d’urgenza riguardanti proprio i contratto di locazione.
Vediamo insieme la prima pronuncia del Tribunale di Venezia (Sez. I, 14 aprile 2020)

 

Il provvedimento d’urgenza del Tribunale di Venezia

Negli scorsi mesi sono note le difficoltà che ha dovuto affrontare la città lagunare, dall’acqua alta record lo scorso novembre, al Covid-19 che fin dal 23 febbraio ha messo in ginocchio il turismo. Per queste ragioni il conduttore si era visto quindi impossibilitato definitivamente ad adempiere il contratto per causa a lui non imputabile, come stabilito dall’ art. 1256 c.c.

 

Il proprietario dei locali però, nonostante avesse accettato la restituzione delle chiavi, aveva in seguito contestato il mancato preavviso di sei mesi, attivando così la procedura di escussione della fideiussione accesa presso l’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena. Il magistrato ha presso atto della situazione emergenziale che ha impedito alla parte locatrice, non per causa proprio, di svolgere la propria attività.
Accogliendo l’istanza di misura cautelare ex art. 700 c.p.c., ha quindi concesso l’inibitoria nei confronti della Banca per evitare la rivalsa nei confronti dell’affittuaria.